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S TA T U T O
Unione Nazionale
per la Lotta contro l’Analfabetismo
ROMA
NORME STATUTARIE E
REGOLAMENTARI
•
STATUTO (D.M. 30-07-2003)
• REGOLAMENTO DEI CENTRI DI CULTURA
PER L’EDUCAZIONE PERMANENTE, C.C.E.P.
(Delib.
C.D. 06-05-2002)
Roma, 2004
Indice
degli articoli
Art. 1) Natura giuridica
Art. 2) Finalità
Art. 3) Strutture
Art. 4) Attività
Art. 5) Soci
Art. 6) Diritti e obblighi dei Soci
Art. 7) Organi
Art. 8) Assemblea Generale dei Soci
Art. 9) Voto per corrispondenza
Art. 10) Scioglimento dell’Unione
Art. 11) Comitato Direttivo
Art. 12) Presidente
Art. 13) Segreteria Tecnica
Art. 14) Collegio dei revisori dei conti
Art. 15) Comitati Regionali
Art. 16) Delegati Regionali
Art. 17) Centri di Cultura per l’Educazione Permanente (C.C.E.P.)
Art. 18) Università di Castel Sant’Angelo (U.C.S.A)
Art. 19) Collegio arbitrale
Art. 20) Durata delle cariche
Art. 21) Patrimonio e finanziamenti
Art. 22) Quota sociale
Art. 23) Bilanci
Art. 24) Modifiche allo Statuto
Art. 25) Norma di rinvio
Art. 26) Volontarietà cariche sociali
Art. 27) Regolamento esecutivo
Art. 28) Atti federativi
Regolamento dei C.C.E.P.
Statuto
ART. 1
Natura giuridica
L’Unione Nazionale per la Lotta contro l’Analfabetismo, denominata UNLA,
costituita nel 1947 ed elevata in Ente Morale con D.P.R. n. 181
dell’11.2.1952, promuove l’educazione e la formazione lungo tutto l’arco
della vita, lo sviluppo dell’uomo come persona e la sua attiva
partecipazione alla vita sociale.
L’UNLA opera al di fuori di ogni spirito di parte ed è senza fini di
lucro. Si rivolge a tutte le fasce di età sviluppando, in ambito locale,
nazionale, europeo ed internazionale, con Enti, scuole ed istituzioni
che perseguono le medesime finalità, collaborazioni, scambi, convenzioni
e ricerche.
L’UNLA ha la sua Sede Centrale in Roma, i suoi Organi periferici hanno
ambito locale e regionale.
L’UNLA può istituire proprie strutture formative anche all’estero, con
l’intento di promuovere la conoscenza della cultura italiana e
perseguire il raggiungimento degli scopi di cui all’art. 2 nei confronti
dei cittadini italiani e di origine italiana residenti al di fuori del
Paese.
ART. 2
Finalità
L’UNLA
promuove, realizza e gestisce direttamente o, per il tramite dei suoi
organi periferici o di istituti speciali nonché mediante la
partecipazione ad organismi associativi ed in collaborazione con gli
Enti locali e con le Regioni, ad Enti, a Consorzi ed a Società, anche
con capitale privato, servizi ed attività di interesse pubblico,
finalizzati all’orientamento, istruzione e formazione dei cittadini ed
in particolare dei soggetti con bassi livelli di istruzione, allo scopo
di favorire processi di inclusione e di occupabilità per quanti aspirano
ad elevare i propri livelli di conoscenze e di formazione, nelle varie
fasi della vita, di incentivare la cittadinanza attiva, la
partecipazione alla crescita del Paese e dell’Unione Europea, in un
clima di integrazione, di tolleranza e di democrazia. Promuove, realizza
e gestisce attività e progetti nei seguenti settori:
a. orientamento, apprendistato e formazione professionale rivolti
a cittadini italiani ed immigrati;
b. beni librari, archivistici, storici, culturali,
architettonici,archeologici,abientali e nei settori informatici e
multimediali nonchè del turismo, dello spettaco- lo, della musica,
dell’arte e dello sport;
c. formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale dei
docenti e del personale della scuola, con particolare riguardo ai
docenti di alunni in situazioni di handicap fisico e psichico o in
condizioni socialmente dif- ficili;
d. altri settori specificati all’art. 4.
· L’UNLA incentiva lo sviluppo della consapevolezza umana nonché la
valorizzazione e la tutela del patrimonio artistico, culturale ed
ambientale.
· L’UNLA rappresenta gli interessi dei propri organismi periferici, di
cui all’art. 1 e ne sostiene l’accreditamento ai fini della
qualificazione degli interventi. Persegue la formazione e
l’aggiornamento professionale dei suoi operatori nonché dei cittadini
italiani e degli immigrati interessati. Favorisce la ricerca,
l’innovazione metodologica, didattica e l’impiego delle tecnologie
digitali e multimediali, in vista della partecipazione di ogni cittadino
alla società della conoscenza. Collabora alla realizzazione di progetti
speciali promossi dall’Unione Europea, svolgendo attività di verifica e
di monitoraggio per il raggiungimento di livelli di eccellenza.
· L’UNLA persegue l’obiettivo di diffondere i principi contenuti nella
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della Costituzione Europea.
· L’UNLA persegue l’obiettivo di diffondere i principi contenuti nella
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della Costituzione Europea.
ART. 3
Strutture
L’UNLA
si articola in:
1. Sede Centrale Nazionale, che ha funzione di direzione,
promozione, progettazione formativa, studio, ricerca, documentazione,
valutazione e coordinamento degli Organi periferici;
2. Organi periferici denominati:
a. Centri di Cultura per l’Educazione Permanente (CCEP).
b. Delegazioni Regionali.
c. Centri di Servizi Culturali in affidamento gestionale all’UNLA
per il disposto di apposita legge della Regione Sardegna.
d. Università di Castel Sant’Angelo per l’educazione permanente
dell’UNLA (U.C.S.A).
L’UNLA, al fine di articolare nel territorio nazionale le attività di
istruzione e di formazione professionale, di cui ai punti precedenti,
favorisce l’accreditamento delle Delegazioni Regionali, dei Centri di
Cultura per l’Educazione Permanente (CCEP), dei Centri di Servizi
Culturali (CSC), secondo i requisiti strutturali ed organizzativi
previsti dalle legislazioni regionali di riferimento, per le attività di
formazione e di orientamento professionale.
Le sopracitate strutture sono dotate di autonomia giuridica e
finanziaria con conseguente responsabilità contabile.
I Centri di Cultura per l’Educazione Permanente (CCEP) possono dotarsi
di proprio Statuto, in coerenza con le presenti norme ed in armonia con
le leggi in vigore secondo un modello definito dal Comitato Direttivo
della Sede Centrale.
Gli Organi di cui ai commi precedenti sono progressivamente collegati
tra loro a rete.
ART. 4
Attività
L’Unione promuove tramite progetti e attività:
I - l’istruzione, l’orientamento, l’apprendistato e la
formazione professiona- le mediante:
· intese con le autorità locali e col sistema scolastico finalizzate
alla lotta contro la dispersione scolastica e contro i pericoli connessi
di disagio e di devianza minorile;
· programmi di lotta contro l’analfabetismo ed il semi-analfabetismo,
attuazione di corsi di recupero scolastico, rivolti a partecipanti
nazionali o immigrati;
· corsi finalizzati al miglioramento della cultura generale nonchè al
conseguimento di titoli di studio di diverso grado e di apprendimento
delle lingue straniere, in particolare di quelle europee, all’utilizzo
delle tecnologie multimediali nonchè alle offerte formative mirate a
garantire ad ognuno il pieno esercizio del diritto di cittadinanza;
· analisi delle vocazioni territoriali e dei fabbisogni formativi su
base comunale, comprensoriale e regionale;
· elaborazione di programmi di formazione diretti a favorire
l’acquisizione di specifiche competenze connesse al lavoro ed alla vita
sociale e ad assicurare il diritto alla qualità dell’occupazione,
all’evoluzione e personalizzazione dei percorsi professionali;
· individuazione degli interventi necessari ad assicurare a tutti
uguaglianza di opportunità formative lungo l’arco dell’esistenza;
· attività di partenariato col sistema scolastico, con quello delle
imprese e con gli Enti locali per la messa in campo di un’offerta
permanente rivolta alla specializzazione delle competenze;
· attuazione di progetti, anche pilota, inerenti la valutazione e la
certificazione delle conoscenze conseguite;
· corsi di formazione professionale e para-professionale, rispondenti a
bisogni ed interessi di giovani ed adulti disoccupati o occupati,
desiderosi di elevare il bagaglio delle competenze professionali per
l’acquisizione di nuove qualifiche e per l’aggiornamento formativo;
· iniziative di addestramento professionale, di promozione e sostegno di
cooperative;
· attività di assistenza integrativa in favore dello sviluppo di zone
depresse nei settori agricoli, del turismo, dell’artigianato e della
trasformazione socio-economica.
II- lo sviluppo delle attività di Educazione degli Adulti (EDA),
nel quadro dell’educazione permanente, e la formazione degli educatori
mediante:
· l’organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento e di
riqualificazione professionale del personale docente e della scuola con
particolare riguardo ai docenti di alunni in situazioni di handicap
fisico o psichico o in condizioni socialmente difficili;
· la stipula di accordi e di intese con le Università italiane ed
estere, con i Dipartimenti, le cattedre di pedagogia, di scienze della
formazione e di scienze sociali per lo svolgimento di attività di
tirocinio di studenti universitari presso l’UCSA e le sedi dei Centri;
· la promozione di processi di aggregazione fra le Associazioni e gli
Enti di educazione permanente, nonché di azioni mirate alla diffusione
delle attività di educazione permanente, sia sul piano nazionale che
internazionale.
III- l’educazione di tutte le fasce d’età all’impiego del
tempo libero mediante:
· attività e programmi per il positivo impiego del tempo libero da parte
dei giovani e degli adulti anche nei settori sportivi e ricreativi;
· attività ed iniziative corsuali a favore dell’incremento e della
migliore utilizzazione di biblioteche, sale di lettura, cineteche,
circoli filodrammatici e musicali e della qualificazione degli
operatori;
· iniziative a sostegno dell’arte, della musica e della cultura anche
mediante esposizioni, mostre e attività similari;
· programmi, rivolti a giovani ed adulti, diretti a favorire lo sviluppo
della consapevolezza e la migliore conoscenza di se stessi;
· programmi speciali di educazione in favore di abitanti di località e
quartieri socialmente difficili o di gruppi di persone aventi bisogni o
interessi specifici (anziani, casalinghe, genitori con problemi
familiari, ospiti di enti assistenziali, immigrati e simili);
· attività dirette a diffondere i principi della solidarietà
intergenerazionale, del rispetto e della collaborazione interculturale e
interetnica.
IV- conoscenza, valorizzazione e tutela del patrimonio
ambientale, storico, tradizionale, artistico e culturale mediante:
· attuazione, anche in collaborazione con altri organismi ivi comprese
le istituzioni scolastiche, di progetti e programmi finalizzati alla
conoscenza, allo sviluppo, alla valorizzazione del territorio ed alla
protezione dell’ambiente, nonché di una sensibilità ambientalistica
collettiva;
· attività di ricerca sulle origini storiche e sulle particolarità
linguistiche delle comunità locali, recupero e diffusione delle
tradizioni orali e musicali, tutela del patrimonio artistico, culturale,
architettonico ed archeologico locale, a documento della identità di
ogni comunità, favorendo il coinvolgimento degli anziani e dei gruppi di
volontariato;
· allestimento di musei, mostre permanenti di arte, di storia e di
folklore locale;
· attuazione, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, di
progetti e programmi finalizzati alla sensibilizzazione del personale
della scuola sia per la trasmissione dell’eredità culturale locale, sia
come stimolo a considerare l’ambiente in cui si vive fonte di risorse
lavorative, anche ai fini dell’orientamento.
V- corsi, studi e programmi di livello universitario mediante:
· intese con Università, Fondazioni, ed Istituti di ricerca, Comuni,
Province, Regioni, per corsi a carattere universitario e programmi
culturali di livello superiore;
· programmi di ricerca, convegni e pubblicazioni in collaborazione con
Università, Fondazioni, Istituti di ricerca, Enti Locali, Società ed
Associazioni produttive sui temi dell’educazione permanente intesa nel
senso ampio del termine, come attività che ha inizio nell’età scolare e
prosegue lungo tutto l’arco della vita.
VI- viaggi di studio in Italia ed all’estero e collaborazione
internazionale mediante:
· organizzazione di visite culturali e di viaggi di studio per la
conoscenza dei paesi membri dell’U.E e di quelli extraeuropei specie di
quelli con consistente presenza di gruppi italiani;
· concessione di borse di studio ad educatori italiani e stranieri, a
studenti ed a ricercatori, per la partecipazione ad incontri e convegni
e per lo svolgimento di ricerche nel settore dell’educazione permanente;
· intensificazione dei rapporti con Enti, nazionali ed internazionali, -
governativi e non - e della collaborazione in ordine alla attuazione di
programmi in tutti i settori corrispondenti alle finalità dell’UNLA;
· iniziative finalizzate alla diffusione del sapere scientifico, nonché
alla costi tuzione di Musei locali della Tecnica e della Scienza,
nell’intento di stimolare i giovani alla ricerca;
· produzione, distribuzione e cessione di materiale didattico anche
multimediale in armonia con le norme per l’associazionismo non profit;
· gestione di una rete di postazioni di formazione a distanza;
· stipula di convenzioni, per programmi e collaborazioni con la RAI e
con reti televisive e emittenti radiofoniche locali e regionali;
· costituzione di Centri di orientamento e di formazione professionale
continua.
ART. 5
Soci
I
Soci dell’Unione si distinguono in due categorie:
1. Soci d’onore
2. Soci ordinari
· Sono Soci d’onore personalità di elevato livello della cultura
italiana ed internazionale, particolarmente sensibili ai valori dell’EDA
e dell’Educazione Permanente e che condividano i fini dell’UNLA. I Soci
d’onore sono autonomamente nominati dal Comitato Direttivo su proposta
del Presidente.
· Sono Soci ordinari quelli che, aderendo al presente Statuto, ne fanno
richiesta. La domanda di adesione è sottoposta alla decisione del
Comitato Direttivo.
· Nella domanda di adesione l’aspirante Socio dichiara di accettare
senza riserve lo Statuto dell’UNLA. L’iscrizione decorre dalla data di
delibera del Comitato Direttivo.
· Tutti i Soci cessano di appartenere all’UNLA per:
a. dimissioni volontarie;
b. non aver effettuato il versamento della quota associativa per
almeno due anni;
c. morte;
d. indegnità, deliberata dal Comitato Direttivo. In quest’ultimo
caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via
definitiva.
ART. 6
Diritti ed obblighi dei Soci
1. Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, di
votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente
concordato e di recedere dall’appartenenza all’UNLA.
2. I Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto,
a pagare le quote sociali ed i contributi, nell’ammontare fissato dal
Comitato Direttivo; possono svolgere nell’ambito dell’Unione attività
non retribuita, coerente con i fini dell’Unione stessa.
ART. 7
Organi
Sono organi dell’UNLA:
1) l’Assemblea Generale dei Soci;
2) il Comitato Direttivo;
3) il Presidente e due Vice Presidenti;
4) la Segreteria Tecnica;
5) i Comitati Regionali;
6) i Centri di Cultura per l’Educazione Permanente (CCEP);
7) il Collegio dei revisori dei conti;
8) l’Università di Castel Sant’Angelo per l’Educazione Permanente dell’UNLA
(U.C.S.A).
ART. 8
Assemblea Generale dei Soci
L’assemblea è costituita da tutti i Soci.
Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all’anno ed, in via
straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione
dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15
giorni prima della data fissata con comunicazione scritta.
1. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo
dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di
cui al comma precedente, alla convocazione, entro 15 giorni dal
ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro
trenta giorni dalla convocazione.
2. In prima convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita con la
presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega
da conferirsi ad altro Socio. In seconda convocazione è regolarmente
costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per
delega.
3. Ciascun Socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
4. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza dei
presenti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 10 e 24.
5. L’Assemblea ha i seguenti compiti:
a. eleggere il Presidente ed i Vice Presidenti;
b. eleggere i membri del Comitato Direttivo;
c. eleggere i componenti del Collegio dei revisori dei conti;
d. approvare il programma di attività proposto dal Comitato;
e. approvare il Bilancio preventivo;
f. approvare il Conto Consuntivo;
g. disporre modifiche allo Statuto.
Sono ammesse surroghe nell’ordine preferenziale delle votazioni.
ART. 9
Voto per corrispondenza
Qualora il Presidente lo reputi necessario, i Soci possono essere
chiamati a votare per corrispondenza su tutte le questioni di competenza
dell’Assemblea Generale.
ART. 10
Scioglimento dell’Unione
L’Assemblea Generale può deliberare inoltre lo scioglimento dell’Unione
stabilendone le modalità e disponendo del patrimonio. La relativa
deliberazione è approvata dall’Assemblea con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei Soci.
ART. 11
Comitato Direttivo
1.
Il Comitato Direttivo è eletto dall’Assemblea Generale dei Soci ed è
composto da 19 membri eletti, come da art. 8 comma 5b. Esso può cooptare
altri membri, in qualità di esperti o consulenti. Questi ultimi possono
esprimersi col solo voto consultivo.
2. Il Comitato si riunisce in via ordinaria due volte all’anno.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione
dell’or- dine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10
giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo
dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le
modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla
richiesta e la riunione deve avvenire entro 20 giorni dalla
convocazione.
5. In prima convocazione, il Comitato è regolarmente costituito con la
presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è
regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi
componenti.
6. Il Comitato ha i seguenti compiti:
a. definire le norme generali e di funzionamento dell’UNLA e dell’assunzio-
ne del relativo personale;
b. sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il Bilancio preventivo ed
il Conto consuntivo annuali;
c. determinare il programma di lavoro, in base alle linee di indirizzo
contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuo-
vendone l’attività, sentito il parere della Segreteria Tecnica e
autoriz- zandone la spesa;
d. accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Soci;
e. ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti adottati dal
Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
f. nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza
dell’Associazione;
g. approvare il Regolamento dei Centri e lo schema di Statuto in
coerenza con il presente atto.
ART. 12
Presidente
1.Il
Presidente è anche Presidente dell’Assemblea Generale dei Soci, del
Comitato Direttivo, della Segreteria Tecnica e dell’ UCSA. E’ eletto dai
Soci con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei propri
componenti.
2. Il Presidente rappresenta legalmente l’UNLA nei confronti di terzi ed
in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e degli
Organi Collegiali.
3. In caso di urgenza e di necessità, sentita la Segreteria Tecnica,
assume i provvedimenti di competenza degli Organi Collegiali,
sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
4. Il Presidente è coadiuvato da due Vice Presidenti ai quali può dele-
gare compiti e funzioni e che lo sostituiscono in caso di assenza, di
impedimento o di cessazione
ART. 13
Segreteria Tecnica
1. La Segreteria Tecnica è formata dal Presidente, dai Vice Presidenti e
da quattro componenti designati dal Comitato Direttivo. Essa può
cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono
esprimersi col solo voto consultivo.
2. Si riunisce almeno quattro volte l’anno.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione
dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10
giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo
dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le
modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla
richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla
convocazione.
5. In prima convocazione la Segreteria Tecnica è regolarmente costituita
con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda con
vocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo
dei suoi componenti.
6. La Segreteria Tecnica ha il compito di:
a. esprimere pareri e proposte sull’attività dell’Ente e sui rapporti
tra questo e gli organi locali nonchè sui contratti di acquisti e
servizi.
b. predisporre lo schema di Regolamento e di Statuto degli organi
periferici, da sottoporre all’approvazione del Comitato Direttivo, in
coerenza con il presente atto.
ART. 14
Collegio dei revisori dei conti
1.
Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti
effettivi, uno dei quali Presidente e da due supplenti eletti
dall’Assemblea Generale dei Soci.
2. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previste dagli articoli
2403 e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi,
oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e
firmata.
4. Il Collegio riferisce annualmente all’Assemblea con relazione
scritta. I componenti del Collegio possono essere retribuiti per le loro
prestazioni professionali.
ART. 15
Comitati Regionali
1.
Nelle Regioni ove esistono almeno due Centri di Cultura per l’Educazione
Permanente (CCEP) sono istituiti Comitati Regionali composti dai
Dirigenti e dai collaboratori dei Centri.
Un Comitato Regionale è costituito in Sardegna con competenza sui CSC e
sui Centri di Cultura per l’Educazione Permanente.
2. I Comitati si riuniscono normalmente due volte l’anno sotto la
Presidenza del Delegato Regionale per esaminare le attività in corso,
predisporre analisi dei fabbisogni formativi e programmi aderenti alle
scelte ed agli indirizzi programmatici di competenza delle regioni e
degli altri enti locali, proporre iniziative di rete fra i CCEP con la
quantificazione delle spese occorrenti e dei relativi finanziamenti.
Dove non esiste il Delegato Regionale, il Dirigente del Centro UNLA si
rapporta con la Sede Centrale.
3. I Centri sono tenuti a trasmettere annualmente ai Comitati regionali
copia del Bilancio preventivo e del Conto consuntivo.
ART. 16
Delegati Regionali
1.
Il Comitato Regionale elegge a scrutinio segreto, tra i suoi componenti,
un Delegato Regionale, la cui nomina è approvata dal Comitato Direttivo.
2. Il Delegato Regionale rappresenta l’UNLA nella zona di sua
competenza, mantiene le relazioni con le autorità regionali ed
Associazioni di varia natura presenti nel territorio, gli Enti locali, e
assicura, nel rispetto dell’autonomia dei CCEP, il coordinamento delle
attività dei Centri di concerto con il Comitato Regionale.
ART. 17
Centri di Cultura per l’Educazione Permanente (C.C.E.P.)
I
CCEP sono organi periferici dell’UNLA dotati di autonomia giuridica, ove
operano sul piano locale in armonia con le direttive dell’Unione e dei
Delegati Regionali; programmano e svolgono le attività di educazione
degli adulti e di educazione permanente proprie dell’Unione, nonchè
corsi di formazione professionale, corsi liberi di qualificazione,
attività, in partenariato con le scuole di ogni ordine e grado. Il loro
funzionamento è organizzato secondo quanto stabilito dall’ art.3 e dal
Regolamento dei Centri e svolgono le attività individuate dall’art. 4
del presente Statuto.
Il Comitato Direttivo dei Centri di Cultura per l’Educazione Permanente
(CCEP) ha carattere collegiale.
I CCEP sono dotati di autonomia nei rapporti con gli Enti locali
pubblici e privati e nella conseguente gestione, sotto la loro
responsabilità, dei connessi finanziamenti.
ART. 18
Università di Castel Sant’Angelo per l’Educazione Permanente dell’UNLA
(U.C.S.A)
L’U.C.S.A
è un organo di alta cultura scientifica ed opera nel settore dell’EDA,
nel quadro dell’educazione permanente, con attività didattiche e
seminariali. E’ dotata di proprio Regolamento, proposto dal Consiglio
Accademico ed approvato dal Comitato Direttivo dell’Unione.
ART. 19
Collegio arbitrale
1.
Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e
l’esecuzione del presente Statuto tra gli Organi ed i Soci oppure tra i
Soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un
collegio arbitrale, formato da tre arbitri amichevoli compositori, i
quali giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedura
salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto
tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai
primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte d’appello
di Roma, il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi abbia
provveduto.
ART. 20
Durata delle cariche
1.
Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere
riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni, effettuate nel corso del triennio,
decadono allo scadere del triennio medesimo.
ART. 21
Patrimonio e finanziamenti
1.
Il patrimonio dell’Unione è costituito da beni mobili, immobili e
relative dotazioni finanziarie attualmente in suo possesso sia presso la
Sede Centrale come presso i Centri di Cultura per l’Educazione
Permanente (CCEP); da eventuali donazioni od acquisti nonché dal
contributo annuo dello Stato previsto dalla legge n.470 del 2 aprile
1968 e successivi incrementi.
I fondi dell’Ente sono depositati presso l’istituto di credito stabilito
dal Comitato Direttivo. In caso di scioglimento dell’Associazione il
patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto per scopi
affini, in ogni caso a favore di Enti che non perseguono scopi di lucro,
nonché a fini di utilità sociale.
2. L’UNLA ed i Centri di Cultura per l’Educazione Permanente (CCEP)
provvedono al finanziamento delle proprie attività mediante:
a. redditi del proprio patrimonio;
b. quote associative e contributi dei Soci;
c. contributi dei privati;
d. contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
e. donazioni e lasciti testamentari;
f. introiti derivanti da convenzioni, ricerche o fonti analoghe anche
internazionali;
g. rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a
qualunque titolo.
ART. 22
Quota sociale
1.
La quota associativa a carico dei Soci è fissata dal Comitato Direttivo.
Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di
perdita della qualità di Socio.
3. I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono
partecipare alle riunioni dell’Assemblea Generale dei Soci, né prendere
parte alle attività dell’Associazione. Essi non sono elettori e non
possono essere eletti alle cariche sociali.
ART. 23
Bilanci
1.
Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato Direttivo, il
Bilancio preventivo e il Conto consuntivo da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea Generale dei Soci che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal Conto consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i
lasciti ricevuti.
3. Il Bilancio coincide con l’anno solare.
4. Al Bilancio della Sede Centrale sono allegati i rendiconti delle
somme assegnate ai singoli Centri di Cultura per l’Educazione Permanente
(CCEP).
ART. 24
Modifiche allo Statuto
Le
proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate
all’Assemblea Generale dei Soci da uno degli organi, o da almeno il
cinque per cento dei Soci. Le relative deliberazioni a norma dell’art. 8
dello Statuto, sono approvate dall’Assemblea con il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei Soci.
ART. 25
Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle
vigenti disposizioni legislative in materia.
ART. 26
Volontarietà cariche sociali
Le
cariche sociali non sono retribuite.
ART. 27
Regolamento esecutivo
Il
Comitato Direttivo definisce il regolamento per l’esecuzione del
presente Statuto.
ART. 28
Atti federativi
Associazioni, Enti ed organismi con finalità coerenti con quelle
dell’Unione possono chiedere di federarsi all’Unione stessa.
L’atto federativo, su proposta del Presidente, è approvato dal Comitato
Direttivo.
La federazione ha lo scopo di attuare progetti comuni di Educazione
Permanente.
Norme regolamentari dei CC per l’Educazione Permanente (C.C.E.P)
Art. 1
Natura dei CC per l’Educazione Permanente
I
CC per l’Educazione Permanente (CCEP) sono organi periferici dell’UNLA,
disciplinati dall’art.17 dello Statuto e regolati dalle norme che
seguono.
Art. 2
Funzionamento
L’organo di direzione dei CC per l’Educazione Permanente (CCEP) è il
Comitato Direttivo composto di 5 membri tra i quali il Dirigente del
Centro.
Art. 3
Elezioni
Il
Comitato Direttivo dei CC per l’Educazione Permanente (CCEP) è eletto a
scrutinio segreto tra gli aderenti locali e dura in carica 3 anni. Il
Dirigente è nominato dal Comitato Direttivo dell’UNLA, su proposta del
Comitato Direttivo del CC per l’Educazione Permanente competente. Ove
manchi la designazione, il Comitato Direttivo dell’Unione procede
autonomamente.
Art. 4
Competenze
Il
Dirigente è responsabile del buon funzionamento del CC per l’Educazione
Permanente (CCEP), ne risponde davanti al Presidente e al Comitato
Direttivo dell’Unione e, all’esterno, davanti ad enti o persone con i
quali il CC per l’Educazione Permanente (CCEP) entri in rapporto. Per
tali attività esterna nessuna responsabilità è imputabile agli organi
centrali dell’Unione.
Art. 5
Organo di controllo
La
revisione dei conti è affidata a un Revisore dei conti nominato dal
Comitato Direttivo del CC per l’Educazione Permanente (CCEP) tra persone
di sicura competenza e affidabilità.
Art. 6
Programmi
Il
Dirigente e il Comitato Direttivo elaborano annualmente i programmi di
attività del CC per l’Educazione Permanente (CCEP), ne curano
l’attuazione, ne verificano la validità e riferiscono con la stessa
periodicità alla Sede Centrale. La relazione è pubblicata nel Bollettino
dell’Unione.
Art. 7
Spese
Gli impegni di spesa relativi ai programmi approvati dovranno essere
contenuti nei limiti delle poste del bilancio secondo le modalità
appresso descritte. Nessuna spesa potrà essere deliberata senza la
connessa preventiva copertura.
Art. 8
Bilancio
Il
bilancio del CC per l’Educazione Permanente, è costituito da due
rubriche. La loro gestione è responsabilità piena del Dirigente del
Centro di Cultura per l’Educazione Permanente (CCEP). Nella rubrica A
sono previsti i contributi ordinari e straordinari erogati dalla Sede
Centrale. Le somme stesse sono ripartite in capitoli di spesa secondo le
esigenze del Centro. La rubrica B contiene contributi ed erogazioni in
denaro che dovessero pervenire da enti, istituzioni locali,
organizzazioni internazionali e da fonti comunque diverse dai contributi
della Sede Centrale.
Nulla potrà essere imputato alla Sede Centrale per violazione di norme,
inosservanze tributarie, liti, arbitrati, o qualunque altro evento che
dovesse emergere in ordine alla rubrica medesima.
Art. 9
Impostazioni spese - conti consuntivi
L’imputazione delle spese di cui alla rubrica B rientrante nella piena
responsabilità del CC per l’Educazione Permanente (CCEP) viene
preventivamente comunicata alla Sede Centrale per un giudizio di
legittimità. Ove questo sia negativo, l’imputazione di spesa è da
considerare respinta.
I conti consuntivi vanno presentati al Comitato Regionale di pertinenza
per un parere di merito e l’inoltro alla Sede Centrale entro il 28
febbraio di ciascun anno.
Art. 10
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme
statutarie e quelle del codice civile.
Unione
Nazionale per la Lotta contro l’Analfabetismo
Ente Morale D.P.R. n. 181 dell’11.2.1952
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